REGOLAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DI GARANZIA (artt. 49, 50, 51, 52, 53, dello Statuto nazionale)

 

Art. 1

I ricorsi al Collegio Nazionale di Garanzia sono proposti in forma scritta ed inoltrati alla Segreteria del Collegio Nazionale mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento ovvero, là dove previsto, mediante deposito nella Segreteria del Collegio.
Ai ni dell’osservanza dei termini, fa fede la data del timbro postale di accettazione o la data del deposito presso la Segreteria del Collegio Nazionale di Garanzia.

I ricorsi devono contenere, oltre l’esposizione sommaria dei fatti su cui si fonda la domanda, nome, indirizzo della parte ricorrente ed elezione di domicilio per le comunicazioni e le noticazioni.
Nei casi di controversie da decidere in unico grado, il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, afda a tre componenti dello stesso Collegio Nazionale il compito di costituirsi, previa accettazione per iscritto dell’incarico, quale collegio arbitrale interno. Non appena insediato, il collegio arbitrale afda ad uno dei suoi componenti il compito di istruire il procedimento (tramite audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.) e di presentare al collegio stesso una relazione scritta sui risultati dell’attività istruttoria, con la formulazione di proposte in merito alle decisioni collegiali da adottare.

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia può avocare a sé, ove ne faccia parte ovvero abbia assunto la presidenza del collegio arbitrale interno, le funzioni di istruttore del procedimento e di relatore al collegio stesso.
Il collegio arbitrale decide la controversia nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione dell’incarico.

Sui ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale di Garanzia decide in secondo grado, mediante lodo, nel termine di 180 giorni dal loro

ricevimento. I ricorsi medesimi debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla decisione emessa dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le decisioni in unico grado dell’organo arbitrale di cui al quarto comma, nonché quelle emesse dal Collegio Nazionale di Garanzia in grado di appello, sono adottate con voto palese a maggioranza dei rispettivi membri, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del presidente. Le decisioni medesime debbono essere motivate ed immediatamente comunicate agli interessati, nell’indirizzo indicato o nel domicilio eletto, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Nelle more del procedimento in grado di appello, il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere l’efcacia esecutiva dei provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri avverso i quali è stato proposto ricorso.
Gli Organi arbitrali regolati dal presente articolo hanno sede in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, c.a.p. 00153.

Il rimborso delle spese degli arbitri è a carico della Segreteria Generale.

Art. 2

Le denunce di cui all’art. 52, 1° comma, lettere b) e c) dello Statuto nazionale, sono presentate al Collegio Nazionale dei Probiviri in forma scritta ed inoltrate alla Segreteria del Collegio stesso mediante plico
raccomandato postale con avviso di ricevimento.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della denuncia.
Il Presidente del Collegio, nel caso in cui non provveda personalmente, delega ad uno dei componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri il compito di svolgere i relativi atti istruttori (audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione di termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.), nonché di relazionare al Collegio i risultati con apposita nota scritta e di formulare proposte in merito alle decisioni o ai provvedimenti collegiali da adottare.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I provvedimenti sanzionatori comminati dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono immediatamente esecutivi e sono comunicati agli interessati e ai soggetti denunciati entro dieci giorni dalla loro adozione, mediamente plico raccomandato postale con avviso di ricevimento.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente comprovati, il Collegio Nazionale dei Probiviri, su richiesta dell’interessato, può riaprire il procedimento disciplinare ed eventualmente riformare il provvedimento sanzionatorio emesso anche se già confermato in sede di appello dal Collegio Nazionale di Garanzia.

Art. 3

Presso il Collegio Nazionale di Garanzia ed il Collegio nazionale dei Probiviri è istituto un ufcio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione alle rispettive attività, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa inerente a tali funzioni.
Il Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri si avvalgono della collaborazione della Segreteria Generale.

Art. 4

In caso di dimissioni o di permanente impedimento di uno dei membri effettivi del Collegio Nazionale di Garanzia o del Collegio Nazionale dei Probiviri subentra il primo dei non eletti dal Congresso Nazionale.
Il Collegio Nazionale di Garanzia, anche nella funzione di organo di giustizia arbitrale rituale, delibera con la presenza di almeno cinque membri.

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