REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE (Approvato dal Consiglio nazionale del 24-25 novembre 2017)

 

Art. 1

La partecipazione alla vita del Movimento aclista avviene attraverso l’iscrizione ad una Struttura di base delle Acli, anche operante presso una sede provinciale, o presso Associazioni da esse promosse o ad esse aderenti. (art.5 Statuto nazionale)

Art. 2

L’iscrizione alle Acli, oltre al rispetto delle disposizioni Statutarie e Regolamentari:
a) impegna a sostenere le nalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
b) dà diritto a:
• intervenire all’assemblea dei soci con diritto di voto;
• essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli purché la data dell’iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell’elezione;
• partecipare alla vita associativa e alle iniziative organizzate dalla Struttura di base;
• usufruire dei servizi associativi organizzati dalle Acli.

Art. 3

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza della Struttura di base secondo le modalità da essa stabilite e secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale, indicando le motivazioni dell’adesione e le disponibilità di impegno.
La domanda è sottoposta al vaglio dell’Organo esecutivo della Struttura di base, che delibera circa

l’ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.
In considerazione delle nalità e della tipologia di associazione, l’Organismo esecutivo della Struttura di base può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione o altro componente l’Organismo esecutivo, a decidere sull’ammissione o sul rigetto della domanda, vericati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratica dell’Organismo esecutivo entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque denitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.
L’esito negativo della determinazione o della ratica sarà comunicato per iscritto all’associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni.
La quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 4

Il mancato rinnovo dell’iscrizione comporta l’automatica decadenza dagli Organi delle Strutture a qualsiasi livello compresi gli incarichi nei Servizi e nelle Imprese a nalità sociale promossi dalle ACLI.

Art. 5

Il rinnovo dell’iscrizione ad una Struttura di base delle Acli avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

Art. 6

La Struttura di base delle Acli:
a) è riconosciuta dal Consiglio provinciale territorialmente competente quando:
• ha un minimo di quindici iscritti e non supera i cinquecento, con facoltà della Presidenza Regionale, in casi motivati, di autorizzare un numero maggiore di iscritti;
• si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona ove istituita;
b) trasmette alla Presidenza provinciale le generalità degli iscritti;
c) è dotata di atto costitutivo e statuto redatti in coerenza con i valori e le nalità fondanti la vita associativa delle Acli e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria, qualora:
a) sia richiesto dalla Presidenza provinciale o quella regionale d’intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita;

b) sia richiesto da un terzo dei soci o dal minor numero dei soci a tal ne stabilito nello Statuto della struttura di base.
La convocazione deve:
a) avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;

b) essere afssa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali, ove siano costituiti;

c) indicare: la data e il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno e il programma dei lavori.

Art. 8

Partecipano all’Assemblea: con diritto di voto gli iscritti alla Struttura di base in regola con il pagamento delle quote sociali; senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita.
Ferme restando le disposizioni statutarie delle Strutture di base, partecipa inoltre alla riunione il Collegio dei revisori dei conti, ove istituito.

Art. 9

Ferme restando le speciche previsioni statutarie delle Strutture di base, l’Assemblea dei soci è valida:
– in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;
– in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Nelle sedute in cui è prevista all’ordine del giorno qualsiasi elezione e l’approvazione del rendiconto economico, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, se è presente almeno un decimo dei soci.
Le delibere delle assemblee regolarmente costituite sono validamente assunte se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 10

L’Assemblea approva ogni anno il rendiconto economico nanziario e l’unita relazione di missione (art. 9 lett. e) Statuto nazionale
All’Assemblea devono essere invitati i componenti il Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, il cui Presidente ha diritto di intervenire immediatamente dopo la relazione della Presidenza.

Art. 11

Durante l’Assemblea i componenti la Presidenza o gruppi di almeno tre soci possono presentare proposte di documenti e di ordini del giorno; se di questi viene richiesta l’approvazione essi vengono votati al termine del dibattito: sono approvati se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei soci votanti.

Art. 12

L’assemblea dei soci, quando è convocata per l’elezione della Presidenza, all’inizio dei lavori elegge con voto palese il presidente dell’Assemblea e due segretari che lo coadiuvano anche nelle operazioni di voto.
Dopo la sua elezione, il presidente dell’Assemblea:

a) mette in votazione l’ordine del giorno e le procedure di svolgimento dei lavori;
b) informa delle eventuali candidature presentate e fa decidere comunque all’Assemblea i tempi entro i quali presentare candidature;
c) fa denire all’Assemblea l’orario di apertura dei seggi per le votazioni, che devono comunque concludersi entro 24 ore dall’inizio dell’Assemblea;
d) dà notizia delle candidature presentate;
e) dà la parola ai soci che hanno chiesto di intervenire;
f) mette in votazione mozioni, ordini del giorno, documenti presentati all’attenzione dell’Assemblea per l’approvazione.

Art. 13

L’Assemblea, su proposta del Presidente, determina il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, da un minimo di 3 ad un massimo di 11.

Art. 14

Possono essere candidati all’elezione nella Presidenza tutti i soci della Struttura di base che: – abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
– siano iscritti alla Struttura di base da almeno tre mesi.

Art. 15

L’elezione della Presidenza avviene:
a) di norma a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.
Cia Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore all’unità più prossima a 1/4 e non superiore all’unità più prossima ai 3/4 del numero dei membri la Presidenza da eleggere. Qualora le liste presentate e riportate su scheda non contengano complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione;
b) su richiesta di almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea, per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere.

Art. 16

Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità della Presidenza dell’Assemblea e dei due segretari che lo coadiuvano.

Art. 17

Per l’attribuzione dei posti in Presidenza, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono proclamati eletti i candidati più votati, no alla concorrenza del totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 18

La nuova Presidenza eletta dall’Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il responsabile all’amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.
In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

L’elezione del Presidente avviene:
a) di norma a scrutinio segreto;
b) per alzata di mano, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri di Presidenza.
Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.
L’elezione del o dei Vicepresidenti e del responsabile all’amministrazione avviene per alzata di mano.
L’attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.

Art. 19

La Presidenza è composta:

a) con diritto di voto, dai membri eletti dall’Assemblea;
b) senza diritto di voto, se non già eletti dall’Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Speciche e Professionali e delle iniziative speciche costituite all’interno della Struttura di base.

Art. 20

L’Assemblea può eleggere, con voto palese e con le modalità di cui al precedente art. 9, i componenti il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico scelti tra persone che:
a) abbiano competenze amministrative;
b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) non ricoprano incarichi negli Organi sociali;
d) non abbiano, all’interno del proprio nucleo familiare, rapporti professionali o economici con la struttura, con le Associazioni speciche e Professionali, con le iniziative speciche e con i servizi e le imprese a nalità sociale da essa promossi.
Il Collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno il Presidente, il quale ha il compito di coordinare la sua attività.
Il Collegio resta in carica no al termine del mandato della Presidenza.

Art. 21

La Presidenza della Struttura di base:
a) è l’organo esecutivo ed amministrativo;
b) è convocata dal Presidente: di norma, almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta:
• da almeno un terzo dei suoi componenti;
• dalla Presidenza provinciale, d’intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale;
c) denisce annualmente il programma di attività con le relative coperture nanziarie e redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e nanziario da presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
d) attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
e) nomina, designa o accredita gli incaricati dei servizi sociali e delle associazioni speciche e professionali in conformità con i loro statuti;
f) è tenuta a considerare ed approfondire le comunicazioni politico-organizzative degli Organi nazionali, regionali, provinciali e zonali.

Art. 22

Il Presidente:
a) è il legale rappresentante della Struttura di base;
b) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
c) rappresenta le Acli in ogni attività da loro promossa nell’ambito delle competenze territoriali e funzionali della Struttura di base e ricopre il ruolo di Responsabile per il trattamento dei dati personali raccolti per le nalità statutarie e le iniziative Acli;
d) rma gli atti amministrativi;
e) partecipa all’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
f) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza.

Art. 23

Il Presidente, entro e non oltre i dieci giorni successivi allo svolgimento delle Assemblee dei soci in cui si procede ad elezioni o alla modica e approvazione dello statuto, deve provvedere all’inoltro di una copia del verbale alla Presidenza provinciale ed agli Organi zonali ove siano costituiti.

Art. 24

Il responsabile dell’amministrazione:
a) rma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
b) cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dal Collegio dei revisori dei conti; c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione economico nanziaria e patrimoniale;
d) predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il rendiconto economico nanziario.

Art. 25

Il Presidente e il responsabile dell’amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, nanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti o al Commissario nominato dalla Presidenza provinciale.
Tali consegne debbono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso entro otto giorni alla Presidenza provinciale ed alla Presidenza zonale, ove sia costituita.

Art. 26

La Presidenza dichiara decaduti i componenti assenti ingiusticatamente a tre sue riunioni consecutive.

Art. 27

Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specicandone i motivi.
Il Presidente, in tal caso convoca, entro quindici giorni, la Presidenza e provvede ad inserire le dimissioni all’ordine del giorno.

La Presidenza valuta l’opportunità di convocare una apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Organo e il Presidente.

Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione della nuova Presidenza.

Art 28

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza della Struttura di base è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d’inerzia dalla Presidenza provinciale con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 29

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci della Struttura di base può essere presentata una mozione di sducia nei confronti della Presidenza a condizione che:
a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
b) sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all’elezione della nuova

Presidenza.
Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.
La Presidenza della Struttura di base deve convocare, entro quindici giorni, l’Assemblea dei soci con all’ordine del giorno:
a) presentazione, discussione e votazione della mozione di sducia;
b) eventuale elezione della nuova Presidenza.
La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.
Nel caso non vengano rispettati i tempi per la convocazione dell’Assemblea, da parte della Presidenza, l’Assemblea viene convocata dalla Presidenza provinciale.
In ogni caso l’Assemblea è presieduta da un componente la Presidenza provinciale.

Art. 30

Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sducia nei confronti del Presidente a condizione che:
a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;

b) sia indicato il nome del candidato Presidente.
Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.
Il Presidente deve convocare, entro quindici giorni, la Presidenza della Struttura di base con all’ordine del giorno:
a) presentazione, discussione e votazione della mozione di sducia;
b) eventuale elezione del nuovo Presidente.
La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Presidenza.

Art. 31

In caso di convocazione del Congresso provinciale l’Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l’apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale e specicato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Art. 32

L’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è convocata dalla Presidenza provinciale: a) in via ordinaria almeno una volta all’anno;
b) in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
In via ordinaria la convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo.

Art. 33

L’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base di cui all’art. 14 dello Statuto nazionale:
a) è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale;
b) nomina un presidente di seduta scelto a turno tra i suoi componenti;
c) elegge i consiglieri provinciali di sua competenza in un’apposita riunione convocata di norma ogni quattro anni e comunque in occasione del Congresso provinciale.

Art. 34

In caso di elezioni previste dal punto c) del precedente articolo, qualora venga a mancare la maggioranza dei Presidenti, l’Assemblea viene riconvocata dal Consigliere primo eletto

contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.
Possono candidarsi a Consiglieri provinciali, nella quota riservata all’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, i Presidenti in carica che non sono candidati o eletti nella lista dei consiglieri del Congresso provinciale.

L’elezione avviene a scrutinio segreto, su schede che riportano in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun Presidente, senza possibilità di delega, dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere nel Consiglio provinciale.

Agli eletti si applica quanto previsto dall’art. 48 dello Statuto nazionale.
In caso di dimissioni o di decadenza di un componente il Consiglio provinciale di propria competenza o se vengano a mancare i requisiti per cui è stato eletto, l’Assemblea, durante la prima riunione utile, provvede a sostituirlo.
Nella fattispecie in cui il Consigliere provinciale eletto in quota all’ Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base sia stato eletto Presidente provinciale, la decadenza dello stesso, per la sopravvenuta mancanza della qualica di presidente della struttura di base non si applica. Il presente articolo non si applica per analogia.

Art. 35

L’Assemblea è valida:
a) in prima convocazione se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base; b) in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, qualunque sia il numero dei presidenti presenti.

Art. 36

Il Presente Regolamento è vincolante per tutte quelle Regioni che non abbiano approvato un proprio Regolamento raticato dal Collegio nazionale di garanzia.

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