REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE PROVINCIALI (Approvato dal Consiglio nazionale del 25/26 novembre 2016)

 

Art. 1

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 16 dello Statuto nazionale.
Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:
a) prende atto dell’entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verica della regolarizzazione delle quote, delle tessere e dei certicati di afliazione;
b) determina le percentuali previste dall’art. 15, primo comma, dello Statuto nazionale e dei relativi criteri da adottare.

c) propone il numero dei componenti il Consiglio provinciale: da un minimo di quindici ad un massimo di settantacinque.

Art. 3

Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dai Consigli nazionale e regionale.
I delegati devono essere almeno quaranta.

Per le province con una media quadriennale inferiore ai 1000 soci il vincolo dei quaranta delegati può essere derogato, senza però scendere al di sotto di un rapporto di un delegato ogni 25 soci. La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base aggregate alle Acli da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

In caso di convocazione del Congresso straordinario si applica la media degli iscritti relativi agli anni di durata del mandato.
Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Nei casi di cui agli artt. 54 e 56 dello Statuto nazionale, il Commissario o l’Incaricato avrà facoltà di redigere apposito Regolamento che disciplini:
a) gli anni sui quale computare la media;
b) i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso;

c) le modalità di elezione dei delegati.
Tale Regolamento sarà sottoposto dal Commissario o Incaricato all’approvazione della Direzione nazionale e diverrà efcace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione.

Art. 4

Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali, decidendo:
a) i a) il tema e l’ordine del giorno del Congresso provinciale, specicando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;

b) il relatore;
c) la data;
d) la sede;
e) il programma e le modalità dei lavori;
Le Associazioni speciche, professionali ed aderenti hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale.

Art. 5

Partecipano al Congresso:
a) con diritto di voto:
• i delegati eletti dalle Strutture di base aggregate nella provincia;
• i delegati espressi dalle Associazioni speciche, professionali o aderenti esistenti sul territorio secondo le indicazioni del Regolamento regionale
I Regolamenti regionali dovranno stabilire le norme di partecipazione al Congresso per i non aventi diritto di voto.
Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale e uno dalla Direzione nazionale.

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a: a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
b) b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:

• l’elenco delle Strutture di base aggregate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
• gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni speciche, professionali o aderenti;

• i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni speciche, professionali o aderenti;
• le deleghe per le votazioni in assemblea;
• il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

Il Congresso su proposta della Presidenza provinciale elegge per alzata di mano:
• la Presidenza del Congresso formata dal presidente, da uno o più vicepresidenti o da uno o più segretari;
• i componenti delle Commissioni Verica Poteri, Elettorale, Mozioni, e Modiche Statutarie.

Art. 8

All’inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:
a) mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;
b) comunica ai delegati:
– il numero dei consiglieri da eleggere, di cui i 2/3 devono essere eletti dal Congresso e 1/3 dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base. I consiglieri così eletti devono rappresentare almeno il 60% di tutti i consiglieri presenti nel nuovo Consiglio provinciale;
– i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale qualora siano convocati; c) ssa la data e l’ora della convocazione dell’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base per eleggere i consiglieri provinciali di propria competenza;
d) ssa in accordo con la Responsabile provinciale del Coordinamento Donne la data e l’ora dell’Assemblea delle delegate per eleggere la loro rappresentanza all’interno del Coordinamento provinciale delle donne.
La data e l’ora della convocazione delle Assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.
Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell’Assemblea fa ssare dalla stessa:
• l’orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: Verica Poteri, Mozioni e Modiche allo Statuto;
• l’orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
• l’orario entro il quale devono essere presentate le candidature.

Art. 9

Le modalità di svolgimento dell’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base sono stabilite dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.
L’Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base riconosciute; in caso contrario essa viene convocata dal consigliere primo eletto contestualmente

alla prima riunione del Consiglio
provinciale; in questo caso l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti. Possono candidarsi all’elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere al Congresso.

Art. 10

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle Strutture di base.
I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni speciche, professionali o aderenti devono vericare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l’apposita Commissione eletta secondo l’art. 7 del presente Regolamento.

In sede di Congresso, dopo aver vericato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Art. 11

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.
La Presidenza del Congresso ssa un tempo congruo del dibattito in cui i candidati al ruolo di Presidente, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 12

Le votazioni avvengono:
a) di norma per alzata di mano;
b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.
Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano. Nella fattispecie dell’art. 3 comma 3 le votazioni avvengono:
a) di norma per alzata di mano;
b) su richiesta di almeno 1/3 dei delegati per appello nominale;
c) su richiesta di almeno 2/3 dei delegati a scrutinio segreto.

Art. 13

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.
Le elezioni dei consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente con voto personale e segreto.
La mozione conclusiva del Congresso viene approvata a maggioranza semplice.

Art. 14

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.
I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.
A quest’ultima, poco prima dell’inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verica poteri gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 15

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell’art. 15, secondo comma lettera a), dello Statuto nazionale.

Art. 16

Possono candidarsi a consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera Acli che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.
La presentazione personale della candidatura a consigliere provinciale deve:

a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base;
c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura.
d) essere rmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a consigliere provinciale deve:
a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b) venir sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base;
c) un candidato non può sottoscrivere più di una lista.
d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere;
e) contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista; f) essere rmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.
Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.
Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso.
Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un’ora di anticipo rispetto all’inizio delle operazioni stesse.

Art. 17

La Commissione elettorale provvede a riportare in un’unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.
Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

Art. 18

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio provinciale, almeno il 25% dei consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

Art. 19

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l’attribuzione dei posti di consigliere provinciale si segue l’ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato no alla concorrenza del totale dei consiglieri provinciali da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
Al ne di adempiere alla norma contenuta nell’art. 18 del presente regolamento, la Commissione elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che hanno riportato voti, le quali vengono proclamate elette no a raggiungere almeno il 25% del numero dei consiglieri provinciali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

Art. 20

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi regolamenti: l’elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l’elezione dei consiglieri provinciali descritte agli artt. 16, 17, 18 e 19, fatta eccezione per il numero delle delegate, che devono essere almeno il 20% e comunque almeno una nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

Art.21

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al Congresso regionale o nazionale, subentrano i primi candidati non eletti; in subordine la delega può essere trasferita ad altro delegato.

Art. 22

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

Art. 23

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:
a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana;
b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell’operato della Commissione verica poteri e di quella elettorale;
d) conservare il suddetto plico, nell’eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno vericato i poteri.
Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.
Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno vericato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è denitiva.
Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 24

Come previsto dall’Art. 16 dello Statuto nazionale il Consiglio provinciale è composto:
a) con diritto di voto:
– nella misura di almeno il 60% dai consiglieri eletti dal Congresso e dai consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
– nella misura di non oltre il 40%:
􏰀 dai rappresentanti dei Presidenti di zona, secondo quanto previsto dal regolamento regionale; 􏰀 dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle ACLI;
􏰀 dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
􏰀 dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI AMBIENTE ANNI VERDI, ACLI Arte e Spettacolo, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano Organi democraticamente eletti.
b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:
– da eventuali componenti della Presidenza provinciale designati all’esterno dei consiglieri provinciali con diritto di voto;
– dai consiglieri nazionali e regionali tesserati nella provincia;

– dai componenti effettivi dei Collegi provinciali dei revisori dei conti e quelli dei Collegi nazionali residenti nella provincia;
– dai Rappresentanti dei Soggetti Sociali, delle Associazioni Speciche, Professionali, aderenti e delle iniziative speciche qualora non abbiamo Organi democraticamente eletti, secondo le modalità denite dal Regolamento regionale ai sensi dell’art. 20 dello Statuto nazionale.

– da soci eventualmente proposti dalla Presidenza provinciale e nominati dal Consiglio provinciale.

Art. 25

La prima riunione del Consiglio provinciale deve essere convocata dal primo degli eletti entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso provinciale con all’ordine del giorno:
a) elezione del Presidente;
b) elezione, su proposta del Presidente, degli altri componenti della Presidenza;

c) elezione del rappresentante in Consiglio regionale;
d) elezione dei componenti il Collegio provinciale dei revisori dei conti.
Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.
Art. 26
Il Consiglio, quando è convocato con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente provinciale:
a) Costituisce il seggio elettorale composto da tre consiglieri;
b) prende atto delle candidature e delle linee di programma che intendono attuare;
c) recepisce le dichiarazioni di voto;
D d) procede all’elezione del Presidente con votazioni a scrutinio segreto, su schede bianche; per l’elezione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

Art. 27

Il Presidente provinciale propone la composizione della Presidenza indicando uno o più vice presidenti e i segretari provinciali, tenendo conto che:
• in casi motivati le responsabilità di presidenza possono essere afdate anche a soci che non fanno parte del Consiglio provinciale;
• in caso di designazione di più vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.
I componenti la Presidenza provinciale non possono essere più di un terzo dei consiglieri con diritto di voto.

Art. 28

Il Consiglio provinciale vota la proposta di composizione della Presidenza ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto.
La proposta del Presidente è approvata: in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto; in seconda votazione è sufciente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Nel caso il Consiglio provinciale respinga le designazioni fatte dal Presidente, questi ha facoltà di ripresentarle o di modicarle.
Comunicazione dell’avvenuta elezione deve essere inviata alle Presidenze nazionale e regionale entro quindici giorni.
Con le stesse modalità si procede all’elezione del rappresentante in Consiglio regionale

Art.29

Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri con

diritto di voto.
La verica del numero legale è fatta all’inizio dei lavori ed una volta vericata vale per tutti i punti all’ordine del giorno.
La presenza della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto è comunque necessaria per trattare punti dell’ordine del giorno inerenti elezioni, decadenze, approvazione del rendiconto economico e nanziario, mozione di sducia costruttiva ed approvazione di regolamenti.

Art. 30

Il Consiglio, durante il mandato, è convocato dalla Presidenza provinciale, in via ordinaria almeno ogni tre mesi; in via straordinaria entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali con diritto di voto, della Presidenza regionale o della Direzione nazionale. In caso di impedimento della Presidenza provinciale, il Consiglio dovrà essere convocato dal Presidente e in caso di impedimento di quest’ultimo dal Vice presidente vicario.

La convocazione della riunione, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con raccomandata, anche a mano, o telegramma o telefax o e-mail.
La convocazione della seduta sia in sede ordinaria che straordinaria deve:
a) effettuarsi con almeno dieci giorni di anticipo, salvo casi di necessità ed urgenza;

b) indicare: l’ordine del giorno, la sede, la data e l’ora della riunione;
c) essere inviata anche alle Presidenze regionale e nazionale, che hanno facoltà di inviare un loro rappresentante quando sono all’ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di regolamenti e mozioni di sducia.

Art. 31

Ciascun consigliere provinciale ha facoltà di proporre alla Presidenza provinciale l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di sducia e la proposta venga presentata per almeno tre giorni prima della riunione.
Spetta al Consiglio provinciale, in apertura di seduta, valutare se ci sono le condizioni per integrare l’ordine del giorno.

Art. 32

Il Consiglio provinciale è presieduto, di norma, dal Presidente provinciale che ha comunque facoltà di afdare tale responsabilità, di volta in volta o in via permanente, ad un altro componente il Consiglio

Art. 33

Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni statutarie che non prevedano specici quorum di voto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione, espresso:
• per alzata di mano, in via ordinaria;
• per appello nominale, su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri con diritto di voto;

• a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

Art. 34

Il Consiglio provinciale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto provinciale e nazionale e in coerenza con i deliberati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale ha il compito di:
a) a) specicare le procedure di afliazione e di adesione, secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale promovendo anche iniziative utili per sensibilizzare gli utenti dei Servizi e delle imprese a nalità sociale a partecipare alla vita associativa delle Acli;

b) riconoscere le Strutture di base e valutare le richieste di adesione alle Acli di esperienze

associative provinciali o territoriali;
c) stabilire, in osservanza alle norme deliberate dai Consigli nazionale e regionale, le quote e le modalità di tesseramento;
d) approvare annualmente i dati del tesseramento, nonché le afliazioni delle Strutture di base;
e) decidere l’istituzione delle Zone, determinandone gli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale;
f) impegnare la Presidenza provinciale ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle nalità statutarie;
f) riconoscere i Servizi e le Imprese a nalità sociale promosse al proprio livello, secondo i criteri indicati dalla Direzione nazionale.
h) concordare con gli Organi delle Associazioni speciche e professionali le politiche aggregative e gli indirizzi strategici del loro tesseramento;
i) approvare i Regolamenti o gli Statuti delle Associazioni Speciche e professionali delle esperienze territoriali;
l) approvare i Regolamenti dei “Coordinamenti delle Associazioni Speciche” e professionali istituite dalla Presidenza provinciale;
m) proporre al Congresso provinciale il numero dei componenti il Consiglio provinciale.

Art. 35

Il Consiglio provinciale:
a) approva il bilancio preventivo, ove previsto, delle Acli provinciali entro il primo mese dell’esercizio sociale e, sentita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, approva il rendiconto economico e nanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi;
b) prende visione del rendiconto economico e nanziario dei Servizi sociali, delle associazioni speciche, professionali e aderenti delle Strutture di base riconosciute e di ogni altra iniziativa promossa dalle Acli a livello provinciale.

Art. 36

La Presidenza nazionale può disporre veriche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle strutture periferiche ACLI. Le risultanze delle suddette veriche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

Art. 37

I consiglieri provinciali che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta alla Presidenza, motivandone le cause.
Le dimissioni sono poste all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio provinciale.

Art. 38

I consiglieri che, senza motivarne seriamente le cause, siano stati assenti a tre riunioni consecutive, decadono dal Consiglio provinciale.
I consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l’ultimo eletto, no alla concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio provinciale.

La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio.

Art. 39

Il Consiglio provinciale decade quando:
a) ha concluso il mandato congressuale;
b) è in carica da oltre due anni al momento della convocazione del Congresso nazionale.
c) viene a mancare, per dimissioni, decadenza o altri motivi, la maggioranza dei consiglieri eletti dal Congresso.
Nei casi previsti dalla lettera a) e b) il Consiglio provinciale, entro venti giorni, deve convocare il Congresso provinciale e contestualmente specicare le norme del regolamento approvato dal Consiglio nazionale, vericando i requisiti di elettorato attivo e passivo dei soci. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Consiglio provinciale entro i tempi stabiliti, provvede la Direzione nazionale d’intesa con la Presidenza regionale.
Nel caso di decadenza previsto dalla lettera c) la Direzione nazionale interviene a norma dell’art. 56 dello Statuto nazionale Acli.
Gli Organi provinciali, dopo la convocazione del Congresso, restano in carica per l’ordinaria amministrazione.

Art. 40

Il Consiglio provinciale all’inizio del mandato, elegge il Collegio provinciale dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono eleggibili nel Collegio dei revisori gli aclisti con competenze amministrative che non ricoprano incarichi direttivi negli Organi provinciali e non siano dipendenti delle Acli o dei servizi.
Ciascuna lista non può contenere più di due membri effettivi e uno supplente e deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri provinciali. I nominativi dei candidati vengono raccolti in ordine alfabetico.

Art. 41

La Presidenza provinciale è l’organo esecutivo ed amministrativo ed è composta: a) con diritto di voto:
• dal Presidente;
• dal o dai Vicepresidente/i;

􏰀 dal Responsabile funzione sviluppo associativo
􏰀 dal Responsabile dell’amministrazione
• dai Segretari;
• dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne; b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

• dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle Acli; • dal Presidente provinciale dell’US Acli;
• dal Segretario provinciale della Fap-Acli.
• dal Responsabile delle Acli Colf.

Art. 42

La Presidenza promuove e dirige l’attività e lo sviluppo organizzativo delle Acli in provincia e assolve i compiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e dagli Organi nazionali e regionali.

Art. 43

La Presidenza provinciale:
a) convoca il Consiglio provinciale e ne determina l’ordine del giorno;

b) nomina o designa i componenti degli Organi dei Servizi e delle Imprese a nalità sociale;
c) sostiene l’azione dei Servizi e delle Associazioni Speciche e Professionali nei confronti delle istituzioni e delle forze sociali;
d) istituisce il “Coordinamento delle Associazioni Speciche e Professionali”;
e) assolve ad ogni altro compito previsto dagli Statuti di ciascun Servizio ed Associazione Specica. La Presidenza è tenuta ad informare il Consiglio provinciale degli indirizzi programmatici e progettuali e delle attività decise dagli Organi regionali e nazionali.
La Presidenza provinciale è legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 44

La Presidenza provinciale è convocata dal Presidente; in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.
La convocazione della riunione, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con raccomandata, anche a mano, o telegramma o telefax o e-mail.

Art. 45

La Presidenza ha facoltà di:
a) nominare un incaricato, scelto in collaborazione con la Presidenza di Zona, ove è costituita, che accompagni la Presidenza della Struttura di base nel caso non fosse in grado di provvedere alle funzioni statutarie;
b) commissariare la Struttura di base, nei casi di persistenti e gravi inadempienze statutarie.

Art. 46

Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale e politica dell’associazione, e ricopre il ruolo di Responsabile per il trattamento dei dati personali raccolti per le nalità statutarie e le iniziative Acli;
b) convoca la Presidenza provinciale, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
c) rma gli atti amministrativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
d) rappresenta la provincia all’interno del Consiglio regionale Acli;
e) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al/ai Vicepresidente/i.

Art. 47

Il responsabile funzione sviluppo associativo:
a) cura i rapporti con le Strutture di base riconosciute;
b) garantisce il servizio di verbalizzazione delle riunioni della Presidenza e del Consiglio provinciale; c) comunica, con almeno dieci giorni di preavviso, alle Presidenze nazionale e regionale, la convocazione delle riunioni in cui sono all’ordine del giorno elezioni, dimissioni, mozioni di sducia, d) invia, entro quindici giorni, alle Presidenze nazionale e regionale, i verbali delle riunioni che procedono a elezioni, nomine che formalizzano dimissioni, decadenze e sostituzioni, che approvano il rendiconto economico nanziario ed i risultati della campagna tesseramento.

Art. 48

Il responsabile dell’amministrazione:
a) promuove iniziative per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere le varie attività;

b) rma, unitamente al Presidente, gli atti amministrativi nel rispetto delle disposizioni statutarie; c) cura la gestione della contabilità e predispone gli atti e la documentazione richiesta dai Revisori dei conti;
d) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione economico nanziaria e patrimoniale.

Art. 49

I componenti della Presidenza che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.
Le dimissioni sono poste all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che le valuta ed ha facoltà di
accoglierle o respingerle.
La Presidenza dichiara decaduti i Componenti assenti ingiusticatamente a tre sue riunioni consecutive.

Art. 50

La Presidenza provinciale decade in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente.
Le dimissioni del Presidente provinciale devono essere presentate per iscritto alle Presidenze regionale e nazionale ed ai componenti il Consiglio provinciale.
In caso di conferma delle dimissioni, dopo la verica delle motivazioni in Presidenza provinciale, la stessa decade e contestualmente convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale, con all’ordine del giorno le dimissioni del Presidente provinciale.
Il Consiglio provinciale ha facoltà di accoglierle o respingerle.
In caso di accoglimento o di conferma la Presidenza regionale convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale con all’ordine del giorno
a) dimissioni del Presidente provinciale e presa d’atto della decadenza della Presidenza;
b) elezione del Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

Art. 51

In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, limitatamente all’ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente vicario.
In tal caso la Presidenza regionale convoca il Consiglio provinciale entro 20 giorni con all’ordine del giorno:
1) formalizzazione dell’impedimento (decadenza) del Presidente provinciale;
2) elezione del nuovo Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

Art. 52

Nei confronti della Presidenza provinciale può essere presentata una mozione di sducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio provinciale con diritto di voto.
In tal caso il Consiglio provinciale deve riunirsi entro venti giorni per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto.

Nel caso ci sia l’approvazione della stessa, il Consiglio provinciale deve essere convocato dalla Presidenza regionale entro quindici giorni con all’o.d.g.:
a) eventuale elezione del Presidente;
b) formazione della nuova Presidenza.

La riunione è presieduta da un incaricato della Presidenza regionale

Art. 53

Il Presidente ed i responsabili provinciali funzione sviluppo associativo e i responsabili dell’amministrazione sono tenuti a dare consegne organizzative, nanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza o al Commissario nominato dalla Direzione nazionale entro venti giorni dal suo insediamento.
Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale e nazionale.

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